Il 22 gennaio 2016 il Consiglio Nazionale Forense ha approvato la modifica dell’articolo 35 del Codice deontologico, l’articolo dedicato al Dovere di corretta informazione. Si tratta di una modifica importante e largamente attesa dagli avvocati. Tale articolo infatti, entrato in vigore il 16 dicembre 2014 con la riforma del codice deontologico forense, limitava parecchio le possibilità di promozione e di pubblicità online degli studi legali.
La riforma mi dà l’occasione per riassumere brevemente gli sviluppi del codice deontologico sul tema e soprattutto per rappresentare le opportunità che si aprono ora per gli avvocati più innovativi.
Il codice deontologico degli avvocati e l’attività di promozione
Già da 10 anni lo Studio Legale può fare promozione della propria attività grazie alle novità introdotte in ambito comunitario e nazionale dalla Direttiva Bolkestein e dal Decreto Bersani del 2006. Queste prevedevano la pubblicità come forma promozionale anche per le libere professioni, rimandando ai rispettivi Codici deontologici per i dettagli delle modalità e dei limiti. La promozione della propria attività era quindi permessa ma con regole da definire da ciascun Ordine professionale nei rispettivi Codici deontologici.
E’ evidente come rispetto ad un’azienda commerciale, l’attività di marketing di uno avvocato debba essere rispettosa dell’onore e del decoro della professione. Sta quindi giustamente al Codice deontologico specificare che cosa si può e che cosa non si può fare.
Il Consiglio Nazionale Forense ha dibattuto a lungo sul ruolo dell’avvocato nella società dell’immagine e dell’informazione definendo nuove regole entrate in vigore il 16 dicembre 2014. Si trattava per lo più di regole condivisibili, come quelle sui sui doveri di riservatezza dell’avvocato, le regole di comportamento con i colleghi, l’obbligo di aggiornamento periodico e di formazione continua.
In tema di attività di promozione giustamente l’avvocato è tenuto a “dare informazioni comparative con altri professionisti né equivoche, ingannevoli, denigratorie, suggestive o che contengano riferimenti a titoli, funzioni o incarichi non inerenti l’attività professionale”.
Il punto che ha invece fatto discutere era il nono comma dell’articolo 35 per cui “l’avvocato può utilizzare, a fini informativi, esclusivamente i siti web con domini propri senza reindirizzamento, direttamente riconducibili a sé, allo studio legale associato o alla società di avvocati alla quale partecipi, previa comunicazione al Consiglio dell’Ordine di appartenenza della forma e del contenuto del sito stesso”. In pratica un avvocato poteva fare promozione solo ed esclusivamente attraverso il proprio sito internet, senza poter sfruttare forme di pubblicità online su altri siti né tanto meno tramite i social network (persino Linkedin, il social per professionisti dove la maggioranza degli avvocati aveva già un profilo).
Come ben descritto da un professionista del settore “Questa regola non solo stupisce perché evidentemente fuori tempo massimo rispetto al contesto in cui agisce il digitale in questo momento, ma sorprende perché sanziona non un comportamento inadeguato, ma l’uso stesso delle piattaforme sociali”.
Le critiche non sono arrivate solo da avvocati e professionisti. La decisione del Cnf era infatti finita nel mirino dell’Antitrust che accusava l’organo rappresentativo degli avvocati di aver reiterato l’infrazione relativa alle restrizioni sull’attività promozionale via web degli studi legali.
Il nuovo Codice Deontologico
Come detto, nella seduta amministrativa dello scorso 22 gennaio, il Consiglio Nazionale Forense ha approvato la nuova versione dell’art. 35 del Codice deontologico sul dovere di corretta informazione. La nuova formulazione ha raccolto i pareri favorevoli dei Consigli degli Ordini, interpellati con la consultazione telematica, ed è stata così confermata. Entrerà in vigore non appena pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.
Vengono cancellati dalla disposizione deontologica i commi 9 e 10 relativi alle attività e alle comunicazioni degli avvocati sul web:
- il comma 9, quello già richiamato in precedenza, prevedeva che “l’avvocato può utilizzare, a fini informativi, esclusivamente i siti web con domini propri senza reindirizzamento, direttamente riconducibili a sé, allo studio legale associato o alla società di avvocati alla quale partecipi, previa comunicazione al Consiglio dell’Ordine di appartenenza della forma e del contenuto del sito stesso”;
- il comma 10 prevedeva che “l’avvocato è responsabile del contenuto e della sicurezza del proprio sito, che non può contenere riferimenti commerciali o pubblicitari sia mediante l’indicazione diretta che mediante strumenti di collegamento interni o esterni al sito”.
Con tali modifiche si toglie ogni dubbio sulla possibilità e sulla libertà di utilizzare ogni mezzo di comunicazione, anche online, per promuovere l’attività dello Studio Legale, qualunque “sia il mezzo utilizzato per rendere le informazioni” purché ovviamente nel rispetto dei doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza e ai limiti e alla natura dell’obbligazione professionale.
Opportunità per gli avvocati
La modifica del Codice Deontologico degli avvocati in materia di informazione pubblicitaria fa finalmente chiarezza su un problema già risolto da tempo in altri paesi. Anche se occorre segnalare come di fatto la promozione con nuovi mezzi era già tollerata dai consigli degli ordini italiani con sanzioni comminate solo quando si oltrepassavano i limiti di correttezza in maniera eclatante (come ad esempio l’accaparramento di clientela con dichiarazioni mendaci, promessa di risultato, corresponsione di denaro a procacciatori d’affari ).
Si è preso atto che, pur consapevoli che l’avvocato dovrà ovviamente rispettare “i doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza”, negare a un professionista l’utilizzo dei nuovi strumenti di comunicazione non ha più alcun senso oggi.
Grazie a questa modifica gli avvocati potranno liberamente decidere se e come promuoversi tramite i nuovi canali online e i mezzi tradizionali. La realtà dei fatti è che oggi all’avvocato è richiesto di essere un professionista più completo: esperto di diritto ma anche di marketing, branding e pianificazione. Si impone infatti per l’avvocato un ruolo anche e sempre più manageriale.
Attraverso la pubblicità gli studi professionali possono comunicare i valori che stanno dietro il loro brand e che in genere sono sconosciuti ai clienti. Il problema per gli studi legali sarà soprattutto riuscire a differenziarsi in un settore sempre più competitivo e spiegare quali sono le proprie caratteristiche e peculiarità per evitare di finire a competere solo sul prezzo.
Il carattere bidirezionale del digitale impone agli avvocati un atteggiamento di ascolto, di confronto e di collaborazione e consente non solo di acquisire contatti qualificati, ma anche di monitorare e migliorare la propria reputazione. Ma bisogna anche esser consapevoli che se usare il web ed i social network ha molti vantaggi ed oggi è di fatto indispensabile, ci sono anche dei rischi sia in termini di costi che di reputazione. Per questo non si può improvvisare e l’attività promozionale va pianificata e gestita con le giuste competenze. Su questo sito troverai molte informazioni utili a riguardo. Per una valutazione personalizzata puoi utilizzare il modulo dei contatti.
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