Nuove regole per l’accesso alla professione: cosa cambia per praticanti e aspiranti avvocati

riforma professioni avvocatiIl Consiglio dei ministri ha approvato il 4 settembre scorso un disegno di legge delega che punta a una profonda riforma dell’ordinamento forense, con l’obiettivo di sostituire la legge professionale 247/2012. Le novità, se confermate nel loro iter parlamentare, ridisegneranno il percorso di accesso alla professione, a partire dal tirocinio fino all’esame di Stato.

Sebbene il debutto di queste modifiche non sia imminente, dato che il testo deve affrontare l’approvazione in Parlamento, i principi guida sono già chiari. La legge delega dovrà essere seguita da decreti legislativi, che dovranno essere emanati entro sei mesi dall’entrata in vigore.

 

Tirocinio Forense: Ritorno alla Pratica in Studio

Il disegno di legge conferma la durata di 18 mesi del tirocinio, ponendo l’accento sulla sua natura teorica e pratica. La principale novità, come sottolineato dal vicepresidente del Consiglio nazionale forense, Francesco Napoli, è il ritorno al ruolo centrale della pratica svolta in studio.

Il tirocinio dovrà consistere nella pratica presso lo studio di un avvocato (o presso l’Avvocatura dello Stato o un ufficio legale di un ente pubblico). Vengono di fatto escluse quelle modalità alternative che finora avevano permesso di sostituire una parte del tirocinio, come gli stage presso gli uffici giudiziari.

A questa pratica si affiancherà l’obbligo di frequentare per almeno 18 mesi, con profitto, i corsi di formazione professionale organizzati da scuole forensi o altri enti accreditati.

Viene comunque mantenuta la possibilità di svolgere un semestre di tirocinio in un altro Paese dell’Unione Europea o di anticipare fino a sei mesi di pratica durante l’ultimo anno di università.

 

L’Esame di Stato: Verso un Modello Stabile

L’esame di Stato per l’abilitazione forense è stato oggetto di frequenti modifiche negli ultimi anni, soprattutto a causa dell’emergenza pandemica. Dopo il modello “tradizionale” (tre scritti e un orale), si è passati al “doppio orale” e poi alla formula attuale (un atto scritto e un orale). La nuova riforma, se approvata, punterebbe a stabilizzare la struttura dell’esame con due prove scritte e una orale.

Le Prove Scritte

Le prove scritte torneranno a essere due:

  • Un parere motivato
  • Un atto giudiziario

Entrambe le prove potranno essere svolte con l’ausilio di codici annotati con la giurisprudenza e con modalità di videoscrittura. Per entrambe le prove, il candidato potrà scegliere la materia tra diritto privato, penale o amministrativo.

 

La Prova Orale

La prova orale si articolerà in diverse fasi:

  1. Illustrazione di una delle prove scritte.
  2. Colloquio su un caso pratico in una materia a scelta tra Codice civile, Codice penale o diritto amministrativo.
  3. Quesiti su procedura civile e penale, diritto civile e penale, ordinamento e deontologia forense, più altre due materie scelte dal candidato tra un elenco che include diritto amministrativo, commerciale, costituzionale, del lavoro, dell’UE, tributario ed ecclesiastico.

Questo nuovo assetto, se attuato, mira a fornire agli avvocati del futuro una preparazione più solida, rafforzando la autorevolezza della professione forense. I prossimi mesi saranno decisivi per capire l’effettiva evoluzione di questo disegno di legge.

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